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Direttiva sulla vigilanza e sicurezza

Direttiva sulla vigilanza e sicurezza

Descrizione

 

Direttiva sulla vigilanza – sicurezza degli alunni. Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO                         l’art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO                         il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO                         il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

EMANA

 

la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

 

  1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
  2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
  3. disposizioni comuni;
  4. durante i cambi di turno tra i docenti;
  5. durante l’intervallo/ricreazione;
  6. durante il servizio di refezione scolastica;
  7. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
  8. durante gli spostamenti e le attività di laboratorio;
  9. durante le ore di Educazione Motoria /Scienze Motorie Sportive;
  10. durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle attività;
  11. 11. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione.
  12. Istruzioni operative per l’uscita anticipata degli alunni

 

  1. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica

 

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

 

La responsabilità per l’inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

 

Ai sensi dell’art. 2047 C.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

 

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

 

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999,

  1. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

 

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

  • Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l’art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni

 

  • Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione

 

  • Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell’insegnante dall’aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

 

  • Ildocente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo

 

  • Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 7.2003).

 

  • Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei

 

  • I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi

 

  • Il personale docente, inoltre,è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev’essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe.

 

  • Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non

dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

 

  • Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all’ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali Si invitano, inoltre, i genitori a limitare le richieste,durante l’orario scolastico, relative a eventuali consegne di materiale, merende e quant’altro. Gli alunni devono venire a scuola provvisti di tutto l’occorrente.

 

  • I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un’attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici per non arrecare disturbo al regolare svolgimento delle

 

 

Compiti dei docenti

  • L’insegnante ha l’obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo
  • Consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici non più di un alunno alla volta, valutando se l’allievo ha le abilità necessarie per auto tutelarsi da eventuali situazioni di
  • Nel caso in cui per la vigilanza dell’allievo ritenga di dover ricorrere all’ausilio del collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell’area/piano di competenza, richiamarne l’attenzione e riceverne la disponibilità.
  • E’ fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di
  • In caso di necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell’area/piano dell’edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli
  • Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: mensa, palestra, laboratori, biblioteca, teatro, aula magna

 

 

  1. Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula

 

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e ss. mm. ii.  stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno “compiti d’accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche.

 

  • Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell’accesso all’edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli

 

  • Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all’entrata degli stessi nelle (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

 

  • Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori

 

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l’accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L’accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

 

Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all’ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi.

 

  • I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

 

  • I collaboratori scolastici, all’inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle

 

  • In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di

 

L’insegnante ha l’obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe.

In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla dirigenza.

E fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l’allontanamento degli allievi dall’aula, con espresso divieto di procedere all’allontanamento di allievi dall’aula per motivi disciplinari.

I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all’orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza e/o responsabile di Plesso  che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l’assegnazione ad altri docenti, in casi eccezionali.

 

 

Disposizioni comuni

 

  • Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l’ingresso a scuola.
  • E’ vietato l’ingresso delle autovetture nei cortili della

 

  • I genitori sono pregati di non sostare nel cortile del Plesso Radice dopo aver accompagnato i propri figli all’ingresso e prima dell’uscita da scuola, in quanto esso rappresenta un ambiente educativo per lo svolgimento di attività all’aperto.

 

  • Gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all’orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dai responsabili di plesso, dai collaboratori del dirigente o da quest’ultimo.

 

  • I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l’orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l’ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. È prevista la retribuzione aggiuntiva, qualora la prestazione professionale dovesse essere effettuata oltre l’orario di servizio. Se la famiglia non dovesse provvedere ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell’ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.

 

 

 

  1. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

 

  • Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell’aula.

 

  • I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora

 

  • Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva.

 

  • Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell’ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula.

 

  • Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento

 

Compiti dei docenti

 

  • Gli insegnanti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l’arrivo del collega che lo deve
  • Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo

 

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.

Se necessario, per consentire l’avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe.

Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva.

Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell’insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo.

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/ area di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla dirigenza e/o responsabile del Plesso.

 

 

  1. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione

Si ricorda l’obbligo di vigilanza dei docenti durante la ricreazione che è parte integrante dell’orario di servizio. La Circolare Ministeriale 105/75 che all’art. 17 lettera f), recita: “durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose”.

I docenti in  compresenza collaborano,  con identiche  responsabilità, alla vigilanza  del proprio gruppo classe.

Nei limiti del possibile l’uscita degli allievi dall’aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell’area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

Si fissano alcune regole comportamentali , cui eè necessario fare riferimento, atte ad evitare danni a persone e cose:

È evitata ogni forma di commistione tra gruppi di classi diverse.

Usare esclusivamente cibo e bevande personali con divieto di scambio con i compagni.

Gli studenti fanno uso del pasto e/o della merenda, possibilmente, seduti sulla propria sedia e utilizzando solo il proprio banco (tranne che nei casi di ricreazione all’aperto negli spazi comuni).

Usare esclusivamente cibo e bevande personali con divieto di scambio con i compagni anche al fine di prevenire eventuali effetti a intolleranze alimentari non segnalate e, quindi, imprevedibili.

Le bottigliette dell’acqua ed eventualmente le borracce devono essere manifestamente riconoscibili.

Igienizzare le mani prima di iniziare a mangiare e dopo aver finito.

Non svolgere altre attività mentre si mangia.

Una volta terminata la merenda, gli studenti potranno muoversi nell’aula.

Gli insegnanti presenti sono tenuti alla massima sorveglianza per il rispetto di queste procedure.

Se la ricreazione si svolge all’aperto è bene evitare di correre o abbandonare lo spazio visuale dell’insegnante.

 

 

  1. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

 

  • Nell’intervallo tra  attività  antimeridiane  e  pomeridiane  la  vigilanza  sugli  alunni  che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell’ora.

 

  • Durante la  refezione  scolastica,  il  personale  docente  vigilerà  affinché  gli  alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di

 

  • Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al

 

 

 

 

 

 

 

  1. Vigilanza tra il  termine  delle  lezioni  antimeridiane  ed  eventuali  attività pomeridiane

 

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l’inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale/, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio.

 

La presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su un apposito registro gestito dai collaboratori scolastici o dal personale docente.

 

  1. Vigilanza durante gli  spostamenti  e  le  attività  di  laboratorio/aule  didattiche dedicate.

 

L’uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

  • I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all’interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole

 

  • In particolare, durante le attività che prevedono l’utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità

 

  • Non è consentito l’accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un

 

 

 

  1. Vigilanza durante le ore di Educazione Motoria /Scienze Motorie e Sportive

 

  • Durante le ore di attività motoria e sportiva, gli alunni hanno l’obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell’insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l’aula.

 

  • Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o

 

  • Durante le attività motorie e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e

 

  • Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli L’eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

 

Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge

88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l’idoneità all’Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato  di Buona salute. Il Capo d’Istituto, tuttavia, in ottemperanza all’art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l’alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico l’esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall’attività di Educazione Fisica. Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.196/2003, il Medico non potrà comunicare al Capo d’Istituto le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l’esenzione dall’insegnamento dell’Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

 

 

 

  1. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle attività

 

Il personale docente, in servizio durante l’ultima ora, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell’edificio.

 

In prossimità della porta di uscita dell’edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

 

Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il rispetto delle regole per evitare assembramenti.

 

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nella aree esterne degli edifici.

 

 

uscita dell’istituzione scolastica dall’insegnante dell’ultima ora di attività, per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità. L’ipotesi di far uscire gli allievi senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata al rilascio da parte dei genitori o affidatari degli allievi, di apposita richiesta contenente l’assicurazione circa le abilità dell’allievo necessarie per raggiungere l’abitazione in un tragitto privo di situazioni di pericolo da cui non siano in grado di auto tutelarsi.

Per gli allievi che fruiscono del servizio di scuolabus, la consegna va fatta al personale che presta assistenza sullo stesso scuolabus, al portone/cancello di uscita dell’istituzione scolastica.

In caso di ritardo del genitore o suo delegato l’allievo va trattenuto e custodito fino al suo arrivo.

In caso di ritardo, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per riaccogliere il proprio figlio all’uscita, il genitore nella possibilità di farlo, dovrà avvertire telefonicamente la scuola.

In assenza del genitore all’uscita, trascorsi 5 minuti il docente affida l’alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il coordinatore di plesso o l’ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila l’alunno in attesa dell’arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il secondo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia dell’alunno ed, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori.

 

 

 

 

 

  1. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione

 

  • La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della M.291/92.

 

  • In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di

 

  • I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e previa specifica delibera del consiglio d’istituto.

 

  • Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l’autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.

 

  • In tale consenso va fatto esplicito riferimento all’impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d’albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell’ambito della “culpa in educando”.

 

 

 

  1. Istruzioni operative per l’uscita anticipata degli alunni

 

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d’identità.

 

 

  1. Vigilanza in caso di temporanea assenza del docente

 

E’ vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la sezione/classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell’insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla Direzione).

 

  • Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l’assenza al tempo strettamente

 

 

 

 

  1. Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni

 

  • In mancanza dell’insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l’insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della

 

  • In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie

 

  • Per la scuola secondaria si provvede alla sostituzione, mediante l’utilizzo di insegnanti Quando questo non fosse possibile, la classe scoperta verrà suddivisa in gruppi che andranno stabiliti all’inizio dell’anno scolastico.

 

  • I docenti hanno l’obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi “scoperte” a causa dell’assenza di un docente assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri

 

Sarà buona prassi segnalare sul registro o su apposito modulo allegato al registro la loro presenza degli allievi affidati nell’occasione.